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Come funziona la patria potestà in caso di figli maggiorenni

Che succede se il figlio diventa maggiorenne? I genitori continuano ad esercitare la patria potestà o questa decade? Ecco cosa dice la legge.

La responsabilità genitoriale, ex patria potestà, è un dovere ed un diritto esercitato dai genitori e valida per tutti i figli, siano essi nati all’interno o fuori del matrimonio. Ma che succede quando i figli diventano maggiorenni? I genitori continuano ad esercitare la patria potestà? Come funziona in questi casi?

Maggiore età e decadenza della patria potestà

La materia è giuridicamente trattata e stabilita con l’introduzione del d.lgs. 154\2013 che ha sostanzialmente riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile e che di fatto ha annullato il concetto di patria potestà, termine ritenuto obsoleto, con la responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale mette al centro il figlio in quanto essere umano, non ancora i grado di decidere autonomamente a causa dell’età e annulla completamente il concetto di patria potestà intesa, come una sorta di sudditanza del figlio nei confronti dei genitori.

Per quanto la patria potestà degli ultimi anni non era più intesa in questo modo, il giudice con l’introduzione del concetto di responsabilità genitoriale ha voluto eliminare ogni dubbio ed ogni possibile limite, giuridicamente parlando.

Responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale quindi si ha nei confronti di tutti i figli e se la giurisprudenza tutela il minore, è anche vero che fissa i doveri dei figli nei confronti dei genitori. Queste reciproche tutele sono sancite dall’art. 315 all’art. 337 octies, e dall’art. 143 al 148. Con il raggiungimento della maggiore età, giuridicamente cessa anche la patria potestà e quindi il figlio al compimento dei 18 anni acquisisce la totale capacità di agire.

Non solo al raggiungimento della maggiore età, la decadenza della patria potestà può avvenire anche a seguito di un matrimonio (art. 316 c.c.). In questo caso non esistono più i poteri genitoriali, ma i doveri sanciti con la responsabilità genitoriale non cessano e rimangono fino all’acquisizione dell’indipendenza economica. (art. 155 quinquies c.c.). Con il raggiungimento della maggiore età non cessa neanche l’eventuale assegno di mantenimento per i figli, poiché il figlio o i figli devono essere mantenuti fino a quando non trovano un lavoro “confacente alla loro preparazione e inclinazione naturale” (sentenza n. 22909 dell’11 novembre 2010).

Infine la patria potestà si perde anche nel caso in cui i genitori o il genitore non adempiano a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia di responsabilità genitoriale. Quindi in tutti i casi in cui (art. 330 c.c.) un genitore è violento o maltratta i figli, abusa dei propri poteri con grave danno nei confronti del figlio, non considera le inclinazioni naturali o aspirazioni del minore o infine quando utilizza violenza verbale o punizioni eccessivamente severe. La valutazione della gravità del comportamento dei genitori è rimessa al giudice appartenente al tribunale dei minori.

Doveri del genitore verso un figlio maggiorenne

Quindi secondo quanto stabilito dalla legge, se un genitore si disinteressa del figlio maggiorenne, compie un reato. Non solo, le ultime sentenze che si sono occupate di casi specifici, hanno pure evidenziato come il padre è responsabile economicamente del figlio maggiorenne, anche se si trova in una situazione di disoccupazione. La responsabilità in questo caso è di natura penale. La disoccupazione infatti, secondo il giudice, non è una condizione tale da permette al genitore di considerarsi esonerato dall’esercitare la sua responsabilità genitoriale, anche se il figlio è maggiorenne.

Questa sentenza vale per tutti i casi in cui i figli non siano autosufficienti, sia in presenza di matrimonio, che in caso di separazione, divorzio o per i figli di genitori che non si sono mai sposati. Secondo la legge non esiste un vero e proprio limite di età, oltre il quale il genitore non è più obbligato a provvedere al mantenimento dei figli. Ma è stato precisato che al compimento del trentesimo anno di età, in teoria, cessa ogni obbligo di mantenimento del figlio a carico del genitore. Non solo, l’obbligo di mantenimento rimane anche se il figlio forma una nuova famiglia e comunque fino a quando la nuova famiglia non raggiunge l’indipendenza economica.

I doveri dei figli

Tuttavia il figlio maggiorenne ha l’onere di impegnarsi nello studio e successivamente nel cercare un lavoro che corrisponda alle sue effettive capacità ed aspirazioni. D’altro canto, anche se la giurisprudenza non depone proprio a favore, i genitori possono liberarsi dall’obbligo di mantenere il figlio maggiorenne, previa dichiarazione di “obbligo cessato” del Tribunale ove risiedono, se dimostrano che il figlio o a raggiunto l’indipendenza economica o non si impegna affatto a raggiungerla

Infine ricordiamo che sebbene i genitori abbiano l’obbligo di tutelare e mantenere i figli, la legge stabilisce che anche i figli hanno degli obblighi nei confronti dei propri genitori. Il figlio ha l’obbligo infatti di rispettare i genitori, come recita l’ art. 315 c.c., di contribuire al mantenimento della famiglia finché vi vive e, se minore, di convivere con i genitori. L’obbligo di contribuzione riguarda anche figli minorenni che lavorano. Ma in questo caso, l’obbligo di contribuzione deve essere definito in base al reddito percepito e non in proporzione alle capacità lavorative, questo per evitare che il figlio minorenne venga appositamente obbligato dai genitori a lavorare per contribuire al mantenimento della famiglia. La titolarità della patria potestà, spetta ad entrambi i genitori.

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