x

x

Bambini in moto, da che età si possono portare: consigli

I bambini in moto devono essere salvaguardati: una serie di articoli della legge italiana regola le procedure, per evitare spiacevoli conseguenze.

Il codice della strada dice in maniera chiara che i bambini possono salire su una moto a 5 anni. In un paese come l’Italia, dove in molte zone la circolazione sui motocicli è una vera e propria giungla, un articolo come questo diventa utile se dovesse riuscire a contribuire a fare un po di chiarezza. Dobbiamo dire, in verità, che il codice sulla circolazione dei motocicli fissa a cinque anni l’età minima per poter salire su uno scooter o altro mezzo motorizzato a due ruote, ovviamente guidato da un adulto. La precisione seppur lapalissiana è necessaria.

Bambini in moto: da che età

Un bambino può dunque salire sulla moto, come passeggero, dai 5 anni compiuti. L’assunto si evince dall’interpretazione dell’art. 170 comma 1 bis del codice della strada che vieta il trasporto dei bambini su motocicli con età inferiore ai cinque anni. Bisogna dire che il codice della strada non è molto esaustivo, essendo stato redatto nel 1982, alcuni passaggi sono soggetti a interpretazioni. Diventa necessario adeguare la normativa alla nuova casistica e ai recenti motocicli, tricicli e altro.

La posizione sulla moto del bambino

Il codice della strada consentendo ai bambini con 5 anni di salire su una moto, afferma che gli stessi debbano essere “seduti in modo stabile ed equilibrato“. La specifica risulta un paradigma davvero poco chiaro è interpretabile, infatti sono consolidate una serie di convinzioni che non trovano nessun fondamento nella legge. Quella più diffusa dice che il bambino debba poggiare con i piedi sulla pedana della moto. Questo concetto non trova fondamento di legge. L’art 170 parla solo di “corretta posizione a garantire la sicurezza dei bambini con le apposite attrezzature“. I bambini devono rimanere seduti in sicurezza, senza sbilanciarsi, in modo da garantirne l’incolumità. I bambini devono indossare un casco omologato e possono sedersi tra le gambe del conducente in avanti, oppure allocati nei nuovi sediolini in commercio.

I dispositivi di sicurezza

Il bambino secondo il regolamento deve rimanere seduto in posizione di sicurezza che ne preservi l’equilibrio e la stabilità, lo stesso non chiarisce se posizionato avanti o dietro sulla moto. L’interpretazione delle forze dell’ordine è di preservarne la sicurezza rimanendo seduto in avanti, cinto dalle braccia del conducente. In tal senso sono davvero utili i seggiolini che permettono al bambino di avere una seduta adattata e salda con la struttura del motociclo. Il regolamento è carente anche su questi dispositivi, non avendoli normati e regolamentati. Infatti si possono utilizzare anche seggiolini fatti in casa. I bambini devono indossare un casco da moto omologato, secondo la normativa europea. Il casco deve essere progettato per le caratteristiche di un bambino in base all’età, in maniera da proteggerlo in caso d’impatto e non bisogna riadattare i caschi da bici.

I bambini non devono assolutamente viaggiare in posizione eretta, per anni si è interpretato la norma credendo che imponesse ai minori di poggiare con i piedi sulla moto. L’assunto è solo una pessima consuetudine. Questa pratica è da sconsigliare vivamente, in quanto i bambini perderebbero facilmente la stabilità e l’equilibrio, impattando violentemente in caso di frenata, con tutte le conseguenze gravissime, sia al torace che alla testa, con il rischio di lesioni alle costole o alle ossa facciali.

Il motociclo può essere guidato a 14 anni fino a una motorizzazione di 50 cc, se elettrica con potenza di 4 KW. Tutte le violazioni all’articolo 170 del codice della strada prevedono sanzioni da €81,00 a €326,00, mentre quelle che violano il limite dei 5 anni vanno da un minimo di 160 fino a massimo di 641 euro.

Il buon senso ci impone di trasportare personalmente i propri figli e di non delegare altre persone, sia perché si presuppone una maggiore attenzione, ma anche per la gestione di eventuali sinistri. In caso di sinistro l’assicurazione dovendo risarcire il minore, potrebbe generare anche un contenzioso per una responsabilità per culpa in vigilando o in organizzando a seconda se guida il genitore o altra persona (artt. 2047 e 2048 del c.c.).

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Regole per bambini in aereo: tutto quello che devi sapere

Genitori elicottero: le conseguenze per i figli

Leggi anche