La domanda di maternità facoltativa

Nel caso in cui nasca un figlio, la madre ha diritto ad un periodo di congedo.

Tale diritto riguarda le lavoratrici con rapporto di lavoro in essere e le lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato.

Questo congedo, purtroppo, non spetta ai genitori disoccupati o in attesa.

Questo permesso può essere chiesto nei primi 8 anni di vita del bambino, e spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi.

Le madri che presentano la domanda di maternità entro i 3 anni di età del bambino hanno diritto ad un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera; dai 3 anni agli 8 anni, nel caso in cui non sia stata usufruito, l’importo sarà sempre pari al 30%,solo se il reddito del genitore è inferiore a 2.5 l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Nel caso in cui si tratti di una madre adottiva, avrà lo stesso diritto della madre naturale: lo Stato italiano, infatti, tutela sia l’una che l’altra.

Ma come presentare la domanda di maternità?

La procedura va presentata telematicamente tramite web sul sito www.inps.it – Servizi on line, tramite contact center integrato n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile o tramite patronato.

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo richiesto.

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