Dalla dichiarazione di nascita al riconoscimento di un figlio dentro e fuori del matrimonio: quali sono gli adempimenti di legge? Ecco come fare
Redazione
Una nuova vita è arrivata: un nuovo individuo è venuto al mondo e acquista capacità giuridica. Ci sono una serie di adempimenti da fare. Innanzi tutto la dichiarazione di nascita deve essere resa all’ufficiale dello stato civile (il funzionario del Comune) da uno dei genitori del neonato o da un loro procuratore speciale munito di apposita delega. Inoltre la dichiarazione può essere fatta anche dal medico, dall’ostetrica o da un’altra persona presente al parto, che ha compilato il relativo certificato.
Nel caso in cui chi effettua la dichiarazione non presenti il certificato che attesti la nascita, il comune dove viene effettuata la dichiarazione dovrà richiederlo al centro di nascita dove è avvenuto il parto. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre ha l’obbligo di comunicare al comune di nascita il nome del bambino e i dettagli dell’atto di registrazione.
Con la dichiarazione viene depositato l’atto di nascita che contiene il luogo di nascita, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita. Quindi le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio o le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati. Infine il sesso del bambino e il nome.
Riconoscimento del figlio nato all’interno del matrimonio
Nel sistema giuridico italiano esiste una presunzione legale di paternità, che stabilisce che il marito della madre sia considerato il padre del figlio concepito durante il matrimonio. La presunzione si applica anche nel caso in cui il figlio nasca entro 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non è valida se sono trascorsi più di 300 giorni dalla separazione giudiziale, dalla omologazione di separazione consensuale, o dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando è stata loro concessa l’autorizzazione a vivere separatamente in attesa della conclusione dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, ciascun coniuge, i loro eredi, e il figlio stesso, hanno la possibilità di dimostrare che il bambino è stato concepito durante il matrimonio. La presunzione di paternità può essere superata solo mediante l’azione di disconoscimento, regolata dagli articoli 243 bis e seguenti del Codice civile, che consente al marito, alla madre e al figlio di provare che non sussiste un legame di filiazione con il presunto padre.
Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio
Il padre e la madre possono riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, anche se all’epoca del concepimento erano sposati con altre persone. Il riconoscimento può avvenire direttamente nell’atto di nascita o tramite una dichiarazione formale successiva alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile, in un atto pubblico o in un testamento.
Se il figlio ha compiuto quattordici anni, il suo assenso è necessario affinché il riconoscimento sia valido. Se il figlio è minorenne e sotto i quattordici anni, è necessario il consenso dell’altro genitore che ha già riconosciuto il bambino. Il riconoscimento deve essere effettuato da genitori che abbiano almeno sedici anni, salvo diversa autorizzazione del giudice, che valuta le circostanze e l’interesse del minore. In nessun caso è possibile riconoscere un figlio in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.
Riferimenti normativi
Ecco i riferimenti di legge relativi a questi temi:
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 – Codice Civile
Articolo 1 – Capacità giuridica
Articolo 231 – Paternità del marito
Articolo 232 – Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Articolo 234 – Nascita del figlio dopo i 300 giorni
Articolo 236 – Atto di nascita e possesso di stato
Articolo 243 bis – Disconoscimento di paternità
Articolo 250 – Riconoscimento
Articolo 253 – Inammissibilità del riconoscimento
Articolo 254 – Forma del riconoscimento