Il contributo vuole sostenere le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori
di M.V.
Da lunedì 12 maggio è possibile presentare le nuove domande per il Reddito di Libertà, il contributo economico destinato a sostenere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza e la scuola ai figli minori. Lo ha annunciato l’Inps, precisando che le domande vanno inoltrate tramite i Comuni in cui è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere dalla residenza o domicilio.
Cosa prevede il beneficio
Il Reddito di Libertà è un contributo economico finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, quindi il percorso scolastico e formativo dei figli e delle figlie minori. Non è incompatibile con altri strumenti di sostegno, come l’assegno di inclusione.
A chi è destinato
Sono destinatarie del contributo le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Devono essere residenti nel territorio italiano (cittadine italiane come cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea). Le straniere con lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria sono equiparate alle italiane ai fini del beneficio.
Come richiedere il sostegno
Per accedere al contributo bisogna compilare il modulo “SR208” (disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’Inps, a questo link). Le domande sono accolte sulla base delle risorse regionali e dell’ordine cronologico di presentazione per quelle presentate dal 5 marzo 2025, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto .
La misura massima è di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi, erogati in unica soluzione.
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