Dal Cdm arriva l’ufficialità e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si tratta di una disposizione transitoria che nel 2026 verrà sostituita dall’esonero contributivo parziale
di Redazione Mamme Magazine
Il nuovo bonus mamme è ufficiale: il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta numero 149 del 30 giugno 2025, il Decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, che va a confermare all’articolo 6 l’Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli. Va precisato un aspetto: si tratta di una disposizione transitoria che, nel 2026,verrà sostituita dall’esonero contributivo parziale a carico del lavoratore (secondo quanto previsto dalla legge 207 del 30 dicembre del 2024).
La novità
Con il nuovo bonus di fatto si amplia la platea delle aventi diritto per includere lavoratrici dipendenti a tempo determinato e lavoratrici autonome non in regime forfetario. E l’esperta Antonella Lai aveva confermato a Mamme Magazine che “nulla cambia per le lavoratrici madri a tempo indeterminato che continueranno a godere dell’esonero contributivo”.
Le categorie a cui spetta
La misura, prevista per l’anno 2025, è pensata quindi per le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con due figli o più figli.
Viene riconosciuta dall’Inps sulla base di una domanda, Confermata la somma spettante, non imponibile ai fini fiscali e contributivi: 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40mila euro l’anno.
Il momento dell’erogazione del sostegno
Bisogna avere pazienza: l’importo verrà corrisposto a dicembre in un’unica soluzione, ossia verranno erogate le mensilità spettanti dal primo gennaio 2025 sino a novembre, in sede di liquidazione della mensilità relativa della chiusura di anno. Confermato che la cifra non verrà conteggiata nei redditi utili ai fini Isee.
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