Tra le novità, grazie alle maggiorazioni previste in base al costo della vita, per tutti i genitori l’aumento del 50 per cento per i figli sotto l’anno di età
di Manuela Vacca
Crescere un figlio significa anche affrontare molte spese. Ma gli aggiornamenti 2025 dell’Assegno unico universale (Auu) apporteranno vantaggi significativi per le famiglie con figli, grazie agli adeguamenti delle soglie Isee (ossia l’indicatore della situazione economica equivalente) in base all’aumento del costo della vita (+0,8 per cento nel 2024), nonché per le maggiorazioni previste per i mesi di gennaio e febbraio a favore dei nuclei familiari con Isee inferiore a 25mila euro e quelli con figli inferiori a un anno.
La misura
L’Auu è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio sino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni illustrate di seguito) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base: alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda, all’età e al numero dei figli e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli. Come spiega l’Inps, l’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 45.939,56 euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.
I requisiti
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda perciò tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
A chi è rivolto
L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza) e per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Ricorre inoltre per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea oppure che svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui. O anche che sia registrato ai servizi pubblici per l’impiego come disoccupato e in cerca di un lavoro o che svolga il servizio civile universale.
APPROFONDIMENTI
Come funziona
Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto in base alla fascia corrispondente (che, per l’anno in corso, è riportata nell’allegato 1 della circolare 33/2025). L’importo commisurato al valore dell’Isee è assegnato con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per i quali l’Isee sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
Come ottenere la propria certificazione Isee
L’Isee è l’indicatore della situazione economica patrimoniale equivalente che permette di richiedere di accedere alle prestazioni sociali agevolate in modo progressivo sulla base, appunto, dell’indicatore stesso, che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Per ottenere la propria attestazione bisogna compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), un documento (autocertificazione) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La Dsu si può presentare agli intermediari abilitati l’assistenza fiscale (Caf) oppure, autonomamente, accedendo al Portale unico Isee sul sito Inps, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere il modello precompilato o non precompilato.
Qual è la cifra che spetta
L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’Isee eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista una quota variabile progressiva (da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.227,33 euro a un minimo di 57,5 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o se pari o superiore a 45.939,56 euro).
Possono essere maggiorati gli importi dovuti per ciascun figlio nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo); madri di età inferiore a 21 anni; nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro; figli affetti da disabilità; figli di età inferiore a un anno; figli di età compresa tra uno e tre anni per nuclei con tre o più figli e Isee fino a 45.939,56 euro. Infine una quota a titolo di maggiorazione è prevista per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.
Quando fare la domanda e chi la deve presentare
La domanda può essere presentata da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato; dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante. Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Per quelle presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’Isee al momento della domanda.
Modalità di erogazione
Occorre presentare tutta la documentazione richiesta all’Inps. I documenti necessari sono: documento di identità e codice fiscale del genitore richiedente, codice fiscale del minore o dei minori per cui si richiede la prestazione, codice fiscale dell’altro genitore e Isee in corso di validità. L’Inps corrisponde il beneficio al richiedente e, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. L’Assegno viene così erogato con accredito su conto corrente bancario o postale; libretto di risparmio dotato di codice Iban; carta di credito o di debito dotata di codice Iban o bonifico domiciliato presso lo sportello postale. L’assegno viene quindi corrisposto a chi ne ha diritto tramite bonifico, sempre che sia stato indicato l’Iban in fase di domanda, e in contanti al proprio ufficio postale.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo. Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’Inps. In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Rinnovo automatico delle domande
Chi ha già una domanda dell’assegno già approvata non dovrà ripresentarla, salvo decadenze o comunicazioni di rifiuto. È importante, però, segnalare cambiamenti come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte di un figlio, per beneficiare di eventuali aumenti. I destinatari di primo pagamento dell’assegno hanno a disposizione una video guida che illustra le tempistiche per il pagamento e i criteri per il calcolo dell’importo, comprese le eventuali maggiorazioni a cui i genitori possono avere diritto in base alla composizione del nucleo familiare. Il servizio di video guida sarà prodotto, erogato e notificato ai destinatari non appena viene emessa la disposizione di pagamento della prima mensilità.
Aggiornamento Isee
Per calcolare correttamente l’importo dell’assegno, occorre aggiornare l’Isee per l’anno in corso. In caso contrario, a partire da marzo 2025 verrà corrisposto solo l’importo minimo. Tuttavia, presentando l’Isee entro il 30 giugno 2025, gli importi saranno ricalcolati e verranno erogati eventuali arretrati.
Aumenti e maggiorazioni per il 2025
I genitori e le famiglie con figli possono beneficiare di aumenti significativi per l’anno 2025. L’assegno viene aumentato del 50 per cento per tutti i genitori (qualunque fascia di Isee) con figli sotto il primo anno di vita, garantendo un sostegno più elevato nei primi mesi cruciali. Le famiglie con almeno tre figli e un reddito medio-basso (fino a 45.939,56 euro) vedranno aumentato l’importo dell’assegno per i figli tra 1 e 3 anni, nello specifico del 50 per cento (uguale al precedente).
Famiglie numerose
Prevista una maggiore sostegno economico per famiglie con almeno quattro figli, con un aumento fisso di 150 euro al mese. Una misura di maggiorazione che si aggiunge a quella di incremento temporaneo per i mesi di gennaio e febbraio 2025, rivolte alle famiglie con Isee fino a 25mila euro che avevano ricevuto il cosiddetto “assegno per il nucleo familiare” (Anf) nel 2021.
Le novità
Da febbraio 2025 la somma base viene portata a 57,45 euro al mese, mentre quella massima ammonta a 200,99 euro per ogni figlio, con una rivalutazione dello 0,8%. In aggiunta, l’Assegno unico universale 2025 non incide più sul calcolo dell’Isee, ma solo sull’accesso al Bonus Bebè 2025 e al Bonus asilo nido. Sono poi previste ulteriori somme per le seguenti categorie: famiglie numerose, mamme di età inferiore a 21 anni, figli disabili e famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.
I dettagli degli importi e le maggiorazioni
A partire da febbraio 2025 l’Auu è calcolato con i nuovi importi che sono riportati nelle tabelle pubblicate come allegato dell’ultima circolare dell’Inps (consultabile sul sito nel documento a questo link). L’Istituto ha chiarito che, oltre ai valori degli importi e delle maggiorazioni per figli con disabilità, maggiorazione figli ulteriori al secondo, maggiorazione figli per madre di età inferiore a 21 anni, bonus secondo percettore di reddito, continuano a sussistere i seguenti incrementi in presenza di determinati requisiti.
Nello specifico:
– maggiorazione transitoria (per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025): compensazione su base mensile dell’eventuale perdita rispetto al regime previgente per i nuclei con Isee non superiore a 25mila euro ed effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’Assegno al nucleo familiare (Anf) in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente;
– nuclei con figli di età inferiore a un anno: per ciascun figlio di età inferiore a un anno l’importo dell’Auu calcolato sulla base delle soglie Isee 2025 è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
– nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore Isee, neutralizzato ai fini Auu, pari o inferiore alla fascia massima (45.939,56 euro per l’anno 2025): per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, l’importo dell’Auu calcolato sulla base delle soglie Isee 2025 è incrementato nella misura del 50%;
– nuclei familiari con almeno quattro figli a carico: maggiorazione forfettaria pari a 150 euro.