Cosa cambia nella nuova edizione pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali e cosa devono sapere scuole, famiglie e studenti
di Angelica Amodei
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la nuova edizione di “La scuola a prova di privacy”, un vademecum di oltre 90 pagine che aggiorna e amplia la versione del 2023. Un documento pensato per dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie, chiamati a muoversi in un ambiente scolastico sempre più digitale, tra registro elettronico, piattaforme didattiche, social network, chat e persino strumenti di intelligenza artificiale.
Trasparenza e responsabilità: il ruolo centrale del dirigente scolastico
Il vademecum ribadisce un punto fondamentale: tutte le scuole, pubbliche e private, devono informare in modo chiaro e comprensibile – anche per i minori – come vengono trattati i dati personali. Nelle informative devono comparire finalità, basi giuridiche, soggetti coinvolti e tempi di conservazione. Il dirigente scolastico è confermato come titolare del trattamento. Il documento è esplicito su alcuni divieti:
- non possono circolare tra colleghi informazioni non pertinenti, come assenze, dati sanitari o procedimenti disciplinari;
- non possono essere rese note le cause delle assenze;
- è vietata la divulgazione di dati sindacali o sanitari, salvo obblighi di legge.
Ampio spazio è dedicato anche al diritto di accesso ai dati personali, con indicazioni su come rivolgersi alla scuola o al Garante in caso di necessità.
Dati sensibili: quando possono essere richiesti e per quali finalità
Alcuni dati particolarmente delicati possono essere trattati solo se indispensabili e previsti da norme specifiche. Il vademecum fornisce esempi chiari:
- Origini etniche o razziali: solo per favorire integrazione e inclusione.
- Convinzioni religiose: utili per libertà di culto e organizzazione delle attività alternative all’IRC.
- Dati sanitari: necessari per PEI, PDP, sport, viaggi, allergie, didattica domiciliare.
- Opinioni politiche: limitate agli organismi di rappresentanza studentesca.
- Dati relativi a condanne penali: trattabili solo per garantire il diritto allo studio in casi specifici (ad esempio studenti detenuti).
In classe: temi personali, voti, tabelloni e comunicazioni
La vita di classe è uno degli ambiti più delicati. Il Garante chiarisce che assegnare temi che toccano aspetti personali non è di per sé una violazione, ma l’insegnante deve gestire con sensibilità la condivisione degli elaborati. Rigide invece le regole sulle valutazioni:
- gli esiti degli scrutini sono visibili solo nel registro elettronico nell’area riservata;
- i voti delle discipline possono essere consultati solo da studente e famiglia;
- le prove differenziate degli studenti con disabilità o DSA non devono apparire nei tabelloni;
- è vietata la pubblicazione online di voti e scrutini per evitare una diffusione incontrollata e permanente.
Le comunicazioni scolastiche devono essere formulate evitando di far emergere, anche indirettamente, situazioni sensibili riguardanti studenti o famiglie.
Disabilità, DSA e BES: la tutela prima di tutto
La nuova edizione ribadisce con forza che qualsiasi diffusione di dati sanitari è vietata, anche involontaria. Non è ammessa, ad esempio, la pubblicazione online di circolari contenenti nomi o condizioni di studenti con disabilità.
L’accesso a tali informazioni deve essere limitato a soggetti autorizzati: docenti, famiglie, operatori sanitari, nel rispetto delle normative vigenti.
Digitale in classe: smartphone, social, chat e nuovi rischi
Una sezione ampia è dedicata al digitale, con un aggiornamento significativo rispetto al 2023.
Cyberbullismo, sexting e revenge porn
Il vademecum sottolinea la necessità di educare gli studenti a riconoscere e segnalare comportamenti pericolosi. In caso di episodi online è fondamentale:
- avvisare tempestivamente scuola, compagni e famiglie;
- chiedere ai gestori delle piattaforme la rimozione dei contenuti;
- rivolgersi alle autorità competenti.
Smartphone e registrazioni
L’uso del cellulare è consentito esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti altrui. È vietato diffondere foto, video o audio senza consenso: le responsabilità possono essere sia disciplinari che penali. Le lezioni possono essere registrate solo per studio individuale; non sono ammesse videoregistrazioni che riprendono l’intera dinamica della classe.
Chat di classe e sharenting
Le chat su WhatsApp o Telegram non sono strumenti istituzionali, quindi valgono le regole generali sulla privacy: ogni informazione o immagine può circolare solo previo consenso. Un richiamo esplicito è rivolto al fenomeno dello sharenting: la condivisione eccessiva di foto dei bambini contribuisce alla costruzione di un’identità digitale non sempre controllabile.
Intelligenza artificiale a scuola: le prime regole ufficiali
In parallelo, il Garante ha espresso un parere favorevole alle prime Linee guida sull’uso dell’IA nella scuola elaborate con il Ministero dell’Istruzione. Principi chiave:
- divieto di tecnologie di riconoscimento emozionale;
- trattamento dei dati personali solo se indispensabile;
- preferenza per dati sintetici;
- responsabilità di dirigenti, docenti e amministrativi nella scelta e valutazione degli strumenti di IA introdotti nelle attività didattiche.
Videosorveglianza: limiti chiari
Le telecamere possono essere installate solo se strettamente necessarie alla protezione di edifici e beni. Devono:
- essere segnalate con cartelli adeguati;
- non interferire con le attività educative;
- se interne, attivarsi solo fuori dall’orario scolastico.
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