Nuove regole della privacy a scuola: cosa c’è da sapere

Cosa cambia nella nuova edizione pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali e cosa devono sapere scuole, famiglie e studenti

di Angelica Amodei

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la nuova edizione di “La scuola a prova di privacy”, un vademecum di oltre 90 pagine che aggiorna e amplia la versione del 2023. Un documento pensato per dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie, chiamati a muoversi in un ambiente scolastico sempre più digitale, tra registro elettronico, piattaforme didattiche, social network, chat e persino strumenti di intelligenza artificiale.

Trasparenza e responsabilità: il ruolo centrale del dirigente scolastico

Il vademecum ribadisce un punto fondamentale: tutte le scuole, pubbliche e private, devono informare in modo chiaro e comprensibile – anche per i minori – come vengono trattati i dati personali. Nelle informative devono comparire finalità, basi giuridiche, soggetti coinvolti e tempi di conservazione. Il dirigente scolastico è confermato come titolare del trattamento. Il documento è esplicito su alcuni divieti:

  • non possono circolare tra colleghi informazioni non pertinenti, come assenze, dati sanitari o procedimenti disciplinari;
  • non possono essere rese note le cause delle assenze;
  • è vietata la divulgazione di dati sindacali o sanitari, salvo obblighi di legge.

Ampio spazio è dedicato anche al diritto di accesso ai dati personali, con indicazioni su come rivolgersi alla scuola o al Garante in caso di necessità.

Dati sensibili: quando possono essere richiesti e per quali finalità

Alcuni dati particolarmente delicati possono essere trattati solo se indispensabili e previsti da norme specifiche. Il vademecum fornisce esempi chiari:

  • Origini etniche o razziali: solo per favorire integrazione e inclusione.
  • Convinzioni religiose: utili per libertà di culto e organizzazione delle attività alternative all’IRC.
  • Dati sanitari: necessari per PEI, PDP, sport, viaggi, allergie, didattica domiciliare.
  • Opinioni politiche: limitate agli organismi di rappresentanza studentesca.
  • Dati relativi a condanne penali: trattabili solo per garantire il diritto allo studio in casi specifici (ad esempio studenti detenuti).

In classe: temi personali, voti, tabelloni e comunicazioni

La vita di classe è uno degli ambiti più delicati. Il Garante chiarisce che assegnare temi che toccano aspetti personali non è di per sé una violazione, ma l’insegnante deve gestire con sensibilità la condivisione degli elaborati. Rigide invece le regole sulle valutazioni:

  • gli esiti degli scrutini sono visibili solo nel registro elettronico nell’area riservata;
  • i voti delle discipline possono essere consultati solo da studente e famiglia;
  • le prove differenziate degli studenti con disabilità o DSA non devono apparire nei tabelloni;
  • è vietata la pubblicazione online di voti e scrutini per evitare una diffusione incontrollata e permanente.

Le comunicazioni scolastiche devono essere formulate evitando di far emergere, anche indirettamente, situazioni sensibili riguardanti studenti o famiglie.

Disabilità, DSA e BES: la tutela prima di tutto

La nuova edizione ribadisce con forza che qualsiasi diffusione di dati sanitari è vietata, anche involontaria. Non è ammessa, ad esempio, la pubblicazione online di circolari contenenti nomi o condizioni di studenti con disabilità.
L’accesso a tali informazioni deve essere limitato a soggetti autorizzati: docenti, famiglie, operatori sanitari, nel rispetto delle normative vigenti.

Digitale in classe: smartphone, social, chat e nuovi rischi
Una sezione ampia è dedicata al digitale, con un aggiornamento significativo rispetto al 2023.
Cyberbullismo, sexting e revenge porn
Il vademecum sottolinea la necessità di educare gli studenti a riconoscere e segnalare comportamenti pericolosi. In caso di episodi online è fondamentale:

  • avvisare tempestivamente scuola, compagni e famiglie;
  • chiedere ai gestori delle piattaforme la rimozione dei contenuti;
  • rivolgersi alle autorità competenti.

Smartphone e registrazioni

L’uso del cellulare è consentito esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti altrui. È vietato diffondere foto, video o audio senza consenso: le responsabilità possono essere sia disciplinari che penali. Le lezioni possono essere registrate solo per studio individuale; non sono ammesse videoregistrazioni che riprendono l’intera dinamica della classe.

Chat di classe e sharenting

Le chat su WhatsApp o Telegram non sono strumenti istituzionali, quindi valgono le regole generali sulla privacy: ogni informazione o immagine può circolare solo previo consenso. Un richiamo esplicito è rivolto al fenomeno dello sharenting: la condivisione eccessiva di foto dei bambini contribuisce alla costruzione di un’identità digitale non sempre controllabile.

Intelligenza artificiale a scuola: le prime regole ufficiali

In parallelo, il Garante ha espresso un parere favorevole alle prime Linee guida sull’uso dell’IA nella scuola elaborate con il Ministero dell’Istruzione. Principi chiave:

  • divieto di tecnologie di riconoscimento emozionale;
  • trattamento dei dati personali solo se indispensabile;
  • preferenza per dati sintetici;
  • responsabilità di dirigenti, docenti e amministrativi nella scelta e valutazione degli strumenti di IA introdotti nelle attività didattiche.

Videosorveglianza: limiti chiari

Le telecamere possono essere installate solo se strettamente necessarie alla protezione di edifici e beni.
 Devono:

  • essere segnalate con cartelli adeguati;
  • non interferire con le attività educative;
  • se interne, attivarsi solo fuori dall’orario scolastico.

Foto: Pixabay

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